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Quale maniglia tiraporta montare sulla Fiat 500 epoca

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Cosa controllare prima di acquistare una Fiat 500 d’epoca – Guida all’acquisto

Cosa guardare su una Fiat 500 d’epoca? Come scegliere una Fiat 500 d’epoca? Cosa controllare quando si compra una 500? Le risposte in questo video!

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Fiat 500 trasformabile: cosa vuol dire? Sfatiamo un mito! Fiat 500 epoca

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    Schema montaggio manometro benzina fiat 500 Giannini

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    Come si monta il paraurti della Fiat 500 d’epoca || partnership Con Stile

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    Restauro fregio stemma smaltato auto || Restauro Fiat 500

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    Fiat 500 porte a vento o controvento?

    Fiat 500 d’epoca: Porte a vento o controvento? Facciamo chiarezza!

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    Plastica ingiallita rimedi – come sbiancare || Restauro Fiat 500

    hai plastica ingiallita? In questo video vi farò vedere un rimedio per sbiancare le plastiche

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    Parlano di me

    forbes marianna cattolico
    Forbes 1 ottobre 2021
    “Sue Eccellenze” Puntata 86 del 16 novembre 2021
    Puntata del 27 ottobre 2021
    Rivista EpocAuto Ottobre 2020
    Rivista Auto d’Epoca Giugno 2022

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    Numeri di telaio Fiat 500 storica

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    Restauro Fiat 500 | Montare le modanature sottoporta cromate🚘✨

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    Restauro Fiat 500 | Impianto frenante

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    Auto storica o auto d’epoca? Conosci la differenza?

    Spesso mi scrivete dicendomi “Ciao Marianna, ho una Fiat 500 d’epoca…” e per “d’epoca” intendete una auto appartenente ad un’altra epoca. Ma purtroppo devo deludervi: auto d’epoca e auto storica non sono sinonimi, non sono la stessa cosa e questo articolo è per fare chiarezza sulla differenza esistente.

    Auto d’epoca: cosa sono, quali sono i requisiti per definirla tale

    Secondo quanto scritto, si definisce auto d’epoca una vettura prodotta almeno 30 anni prima (fa fede l’anno di costruzione) che non ha i requisiti minimi che le permettono di circolare su strada e che non è iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
    Secondo la normativa di riferimento contenuta nell’Art.60 del Codice della Strada, “rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.”

    I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

    a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

    Per quanto riguarda invece le “auto storiche” rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

    Quindi sono veicoli di interesse storico o collezionistico che possono circolare liberamente sulle strade purché posseggano i requisiti previsti (revisione, documentazione, targhe ecc)
    È di fondamentale importanza richiedere anche l’attestato di “datazione e storicità” che però, secondo quanto viene stabilito dall’articolo 215, si può richiedere solo quando tutti i componenti della vettura sono originali, gli interni sono ben conservati e intatti e il motore è funzionante.

    Attenzione: non tutte le auto dai 30 ai 39 anni sono di interesse storico!
    Il criterio del tempo non è sufficiente, sono infatti da considerarsi tali le auto che rientrano nella lista ACI delle auto storiche dai 20 ai 39 anni di anzianità. Tutte le auto dai 40 in poi sono da considerarsi auto storiche a prescindere dalla presenza o meno nella lista ACI.

    Chiunque circoli con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345 se si tratta di autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si tratta di motoveicoli.

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    Cinture di sicurezza sulle nostre Fiat 500: cosa dice il codice della strada.

    CIRCOLARE N. B 53/2000/MOT

    DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA M1

    Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

    GIOVANE RAGAZZA ALLACCIA LA CINTURA DI SICUREZZA IN AUTOMOBILE (Mario Di Salvo, MILANO – 2004-03-17) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

    Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

    Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.

    Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del codice della strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

    Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).

    Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.

    Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

    Il Direttore dell’Unità di gestione
    Dr. ing. Ciro Esposito

    TABELLA 271.1
    INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA

    CATEGORIA INTERNAZIONALE M1

    Veicolipostitipo di cintura
    ant.post.ant.post.
    Immatricolati dal 15/5/1976si (16)si (16)(15)(15)
    Immatricolati prima del1/1/1978si ( 1)si (16)( 2)(15)
    Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3)sisi (16)( 3)(15)
    Omologati dopo l’1/1/1985
    (Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10)
    sisi( 4)( 5)
    Immatricolati dopo il 26/4/1990sisi( 6)( 7)
    Omologati dopo l’1/10/1993
    (Dir. n. 90/628//CEE) (11)
    sisi( 8)( 9)
    Omologati dopo l’1/10/1997
    (Dir. n. 69/36/CE) (12)
    sisi(8-14)(13-14)
    (1)Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri
    (2)Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
    (3)Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
    (4)Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).
    (5)Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.
    (6)Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
    (7)Almeno cinture di tipo addominali.
    (8)Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.
    (9)Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m.
    (10)Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985.
    (11)Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/10/1993.
    (12)Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997.
    (13)Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
    (14)Per i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m.
    (15)In relazione al tipo di ancoraggio presente.
    (16)Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

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