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DECRETO TARGHE STORICHE: SI PARTE IL 27 NOVEMBRE CON UNA NOVITÀ ASSOLUTA A LIVELLO NORMATIVO

Il 25 novembre entra in vigore il Decreto Ministeriale 468 del 21/11/2023 emanato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione che disciplina le modalità operative per il rilascio, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, c.d.s., della targa storica per autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 del Codice della Strada. A breve verrà diramata, a tutti gli operatori interessati, la circolare con le istruzioni di dettaglio.Dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024 sarà quindi avviata la fase di sperimentazione con l’ausilio di un numero ristretto di operatori professionali individuati dalle associazioni nel settore della consulenza automobilistica. Successivamente, dall’8 gennaio 2024, le procedure per il rilascio saranno utilizzate da tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista privati e dagli uffici della Motorizzazione Civile per l’immatricolazione e la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA.La targa storica può essere rilasciata ai veicoli già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio ai sensi dell’articolo 96 c.d.s.; a quelli radiati per esportazione ai sensi dell’articolo 103 c.d.s.; agli esemplari radiati per ritiro su area privata, ai sensi della previgente legislazione, su richiesta presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006; ai veicoli radiati per demolizione, ai sensi della previgente legislazione, prima del 30 giugno 1998, ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione; ai veicoli immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica; ai veicoli privi di targhe e di documenti di circolazione, quando non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia.Per queste categorie la targa storica è associata al veicolo in sede di immatricolazione o di reimmatricolazione dello stesso. La targa storica può essere rilasciata anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle macchine agricole mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targa storica originale rilasciata in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa.Il rilascio della targa storica può avvenire a condizione che la stessa risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo di interesse storico e collezionistico per il quale viene richiesta l’immatricolazione o la reimmatricolazione“Siamo alle fasi finali di un importante percorso – sottolinea il Presidente ASI Alberto Scuro – che, insieme alle istituzioni coinvolte, porta ad una significativa opera di tutela dei veicoli storici. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro e Vicepremier Salvini ed il suo consulente per il motorismo storico Giovanni Tombolato, la Motorizzazione Civile, con l’attenzione e la competenza del Direttore Generale Pasquale D’Anzi, hanno svolto un lavoro tutt’altro che banale, introducendo una novità assoluta sia a livello normativo, sia di applicazione pratica”.“Questo decreto – aggiunge Giovanni Tombolato – rappresenta una grande opportunità per elevare ulteriormente il livello di originalità dei veicoli storici conservati in Italia. È stato un lavoro lungo e complesso, portato a termine grazie all’apporto di molti enti coinvolti e grazie alla sensibilità del Ministro Salvini. Il motorismo storico va preservato per il presente e soprattutto per il futuro per non trasformare questi gioielli in soprammobili”.

fonte ASI

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Milano blocca le auto inquinanti ma si apre ai veicoli storici: potranno circolare nell’Area B

Stop alle auto con alte emissioni, via libera (anche se inquinano) alle auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Nei giorni scorsi la giunta guidata da Sala ha approvato le nuove norme che regolano la circolazione dei veicoli storici nell’Area B. Il fatto è stato reso noto con un comunicato dal Cmae (Club milanese automotoveicoli d’epoca).

Auto storiche in centro: cosa cambia

Per il momento le auto e le moto con oltre 40 anni possono circolare nell’Area B solo alla sera a al sabato alla domenica. Ma dal 1° giugno tutti i veicoli dotati di certificato di rilevanza storica potranno spostarsi liberamente all’interno di Area B durante tutta la settimana, 24 ore su 24, ma dovranno essere registrati sul portale del comune. Non solo. I veicoli storici dai 20 ai 39 anni (sempre dotati di Crs) potranno beneficiare di 25 ingressi all’anno, oltre alla sera e al sabato e domenica, previa registrazione una tantum sul portale del Comune.

È stato inoltre chiarito che i 25 ingressi vengono rilasciati sul numero di targa e non sul codice fiscale del proprietario del veicolo. Non appena questi veicoli raggiungeranno la soglia dei 40 anni di età potranno circolare anch’essi senza alcuna restrizione.

“Questo grande risultato — chiosa il club in una nota — costituisce una pietra miliare nel motorismo storico poiché finalmente crea uno spartiacque tra i veicoli vecchi e i veicoli d’epoca, riconoscendo dignità alla passione dei club come il Cmae, e ai club federati Asi (automotorclub Storico Italiano), legittimando un ruolo determinante per la cultura, lo sport amatoriale, il turismo, locale e nazionale, e l’indotto economico”.

Tratto da: https://www.milanotoday.it/attualita/auto-storiche-milano.html

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Restauro Fiat 500 | Impianto frenante

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Cinture di sicurezza sulle nostre Fiat 500: cosa dice il codice della strada.

CIRCOLARE N. B 53/2000/MOT

DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA M1

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

GIOVANE RAGAZZA ALLACCIA LA CINTURA DI SICUREZZA IN AUTOMOBILE (Mario Di Salvo, MILANO – 2004-03-17) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del codice della strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).

Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.

Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

Il Direttore dell’Unità di gestione
Dr. ing. Ciro Esposito

TABELLA 271.1
INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA

CATEGORIA INTERNAZIONALE M1

Veicolipostitipo di cintura
ant.post.ant.post.
Immatricolati dal 15/5/1976si (16)si (16)(15)(15)
Immatricolati prima del1/1/1978si ( 1)si (16)( 2)(15)
Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3)sisi (16)( 3)(15)
Omologati dopo l’1/1/1985
(Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10)
sisi( 4)( 5)
Immatricolati dopo il 26/4/1990sisi( 6)( 7)
Omologati dopo l’1/10/1993
(Dir. n. 90/628//CEE) (11)
sisi( 8)( 9)
Omologati dopo l’1/10/1997
(Dir. n. 69/36/CE) (12)
sisi(8-14)(13-14)
(1)Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri
(2)Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(3)Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
(4)Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).
(5)Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.
(6)Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(7)Almeno cinture di tipo addominali.
(8)Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.
(9)Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m.
(10)Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985.
(11)Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/10/1993.
(12)Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997.
(13)Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
(14)Per i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m.
(15)In relazione al tipo di ancoraggio presente.
(16)Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

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Inquinamento e auto storiche: parte la ricerca

L’ASI e l’Istituto Superiore di Sanità promuovo la ricerca scientifica per valutare l’impatto ambientale delle auto storiche.

Tutelare il patrimonio delle auto storiche in accordo con i sempre più severi provvedimenti sul contenimento delle emissioni di anidride carbonica: è questo l’obiettivo proposto dal recente accordo tra l’Automotoclub Storico Italiano e l’Istituito Superiore di Sanità per promuovere la ricerca e la corretta informazione sulle emissioni dei veicoli storici.

VALUTAZIONE SCIENTIFICA. Nel corso dei prossimi mesi uno studio approfondito valuterà le emissioni delle auto storiche in ambito urbano prendendo in considerazione sia il numero di vetture in circolazione sia le distanze effettivamente percorse; i risultati saranno successivamente pubblicati e messi a disposizione delle autorità nazionali e locali per stilare normative antinquinamento efficaci, ma che – allo stesso tempo – permettano l’uso responsabile dei veicoli di interesse storico.

UNA MINORANZA. Questa iniziativa promossa dall’ASI rientra nel più ampio quadro di certificazione e distinzione dei veicoli di interesse storico da quelli solamente obsoleti; al momento su quasi sette milioni di veicoli ultraventennali ancora in circolazione solamente 49mila sono considerate storiche, ovvero lo 0,71 per cento. Già da diverso tempo, infatti, per ottenere il Certificato di Rilevanza Storica non è sufficiente rientrare in una determinata lista di vetture ma bisogna rispettare diversi parametri specifici come l’originalità del veicolo.

Tratto da: https://www.veloce.it/news/inquinamento-e-auto-storiche-parte-la-ricerca-16961

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Restauro Fiat 500 |Riscaldamento, vaschetta portaoggetti, pomello e cuffia cambio

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